Carta del Volontario Avulss e Statuto dell'Associazione

CARTA DEL VOLONTARIO AVULSS

La "Carta" del Volontario Avulss si propone di favorire la indispensabile unità culturale, ideale e operativa, espressione della identità e del carisma dell'Associazione, onde offrire, soprattutto ai Responsabili, un aiuto concreto per realizzare, in spirito di comunione, un servizio di Volontariato che realmente contribuisca a migliorare la qualità di vita degli uomini
Il Volontario AVULSS è una persona che, per libera scelta, risponde alla chiamata per servire i fratelli, ed essere segno fecondo dell'amore, promotore e donatore di speranza, capace:
di ascoltare, sollevare e confortare gli uomini, specie i più poveri e i più sofferenti; partecipando, nella condivisione, alla responsabilità, alla storia, alla vita di ognuno, aiutandoli perché siano essi stessi i protagonisti della propria esistenza e del proprio cammino di crescita e di liberazione;
di inventare e animare continuamente cose nuove davanti a situazioni nuove per costruire una società nuova, aggredendo soprattutto le cause di malattia, di sofferenza, di povertà, di emarginazione;
di rinnovare la cultura del nostro tempo proponendo un "supplemento d'anima" fatto di eroismo e di energie spirituali, più con la testimonianza della vita che con le parole.

Il Volontario AVULSS è uno che si pone a servizio della vita:

· è uno che, beneficiando dei diritti che gli vengono dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano, intende esercitare, soprattutto in ambito socio-sanitario, un servizio libero, gratuito, qualificato, organizzato e civilmente riconosciuto, capace di esprimere nella realtà pubblica la presenza militante di una forza impegnata nel migliorare la qualità della vita di ogni uomo, di tutto l'uomo, specialmente in condizione di sofferenza, bisogno, emarginazione;

· è uno che, mentre si impegna per essere valido soggetto assistenziale, nel tempo stesso si adopera per essere qualificato soggetto socio-politico;

· è uno che, radicandosi nell'evento di Cristo, intende esercitare un servizio che rinnovi le istituzioni, rinnovi la società, rinnovi la vita, rinnovi la terra;

· è uno che, con la presenza e con il suo servizio umile, costante, qualificato, gratuito, testimonia la sua fede nel valore dell'uomo, della vita, della salute e, nel senso umano e cristiano, della malattia, della sofferenza e della stessa morte;

· è uno che testimonia la sua fiducia nell'uomo e nel suo destino eterno;

· è uno che non si esaurisce nel "fare";

· è uno che genera una cultura di vita;

· è uno che, prima di operare, deve convertirsi alla vita.

Il Volontario AVULSS non è un dispensatore di cose, ma un donatore di "essere"; è un esperto in umanità, è una persona che diventa sempre più capace di vivere insieme, di stare accanto ad altre persone; è uno che si preoccupa di crescere in umanità, per comunicare umanità.

Quindi il Volontario AVULSS non sostituisce nessuno, non fa concorrenza a nessuno, non interferisce e non è in opposizione con nessuno.

Per questo nel servizio di Volontariato AVULSS non c'è posto per la genericità, l'inqualificazione, l'improvvisazione. Pertanto il Volontario AVULSS deve impegnarsi prima di tutto e soprattutto per formarsi una personalità ricca, capace di ascolto, di dialogo, di intervento discreto, a tempo e luogo.

Così il "servire" l'altro acquisterà il significato dell'assunzione dell'uomo totale, e non di semplici gesti, necessari, ma non redentivi. 

Il Volontario AVULSS è uno che realizza il suo servizio nella comunione.

"Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo" (LG 9).

La comunione è data all'uomo dalla somiglianza di ciascuno con l'Autore e il Signore della vita.

La comunione quindi va intesa dal Volontario AVULSS come un "dono": che può essere riconosciuto, accettato, rispettato e reso fecondo, oppure misconosciuto, rifiutato, calpestato e reso sterile.

Dall'accettazione della comunione scaturiscono la comprensione, il dialogo, l'attenzione all'altro, l'aiuto e la solidarietà. E' la comunione che provoca lo stile di vita nell'AVULSS ("lavorare insieme per servire meglio"), che non mortifica la peculiarità di stile e di doni di cui i singoli Volontari sono dotati.

Perché nell'AVULSS si realizzi la comunità vera (Associazione - Nuclei locali - Gruppi settoriali e/o territoriali) fondata sulla comunione, e perché essa viva, si fortifichi, resista, occorrono due condizioni: 

la comunione degli spiriti fondata sull'obbedienza al Signore della vita e alla vita stessa;
la comunione dei beni: tempo, capacità, competenza, mezzi, esperienza, stima, ascolto, fiducia, incoraggiamento, correzione fraterna, capacità di perdono.


ASSOCIAZIONE AVULSS STATUTO


PREMESSA

Il 3 ottobre 1979 nasceva per opera di Don Giacomo Luzietti l’Associazione Nazionale AVULSS. L’Associazione fu costituita dai soci effettivi dell’OARI in armonia con la legge di Riforma sanitaria (n° 833 del 1978), e il nome AVULSS: “Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari” sottolineava la volontà di operare servizi di volontariato in ambito socio-sanitario nel territorio tramite Nuclei locali.

Dopo 25 anni l'evolversi dei servizi sanitari e sociali, degli aspetti legislativi e nuove esigenze operative portano ad adeguamenti strutturali che si concretizzano con la costituzione in associazioni dei Nuclei locali, e l'ampliamento delle funzioni dell'Associazione Nazionale che acquisendo la qualifica di Federazione continua e intensifica l'opera di collegamento e coordinamento. Tutto ciò senza modificare in alcun modo finalità, principi, valori e ispirazione originari perpetuando così la volontà di Don Giacomo Luzietti che idealmente è anche il promotore di tutte le Associazioni AVULSS.

Continuità che è ribadita oltre che dalla “Carta del volontario AVULSS”, quale punto di riferimento per tutti gli operatori volontari, anche dal nome “AVULSS" che, pur non riproducendo più letteralmente i termini di definizione di territorio, cambiati dalle varie modifiche della legge di riforma sanitaria, è diventata una sigla che ormai costituisce un chiaro, preciso e ben definito riferimento nel mondo del volontariato socio-sanitario.


TITOLO I


COSTITUZIONE - NATURA

Art. 1) È costituita una Organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, ai sensi della legge 11/8/91 n. 266 denominata

«ASSOCIAZIONE AVULSS di PALERMO- ONLUS»
con sede legale in …Palermo Via Matteo Bonello n. 2

Organizzazione libera, autonoma, che si ispira ai principi cristiani. Una Organizzazione aperta a tutti, purché accettino e condividano lo spirito e gli orientamenti programmatici e formativi dell’Associazione, e si impegnino nel servizio all’uomo, considerato nella sua globalità, nel rispetto della sua libertà e delle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e religiose.

L’Associazione AVULSS di PALERMO, pertanto, è una Organizzazione, apartitica, di cittadini che, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali, politiche, alla luce dei principi cristiani, si mettono gratuitamente a servizio delle persone in difficoltà, sia direttamente, sia intervenendo nelle realtà socio-sanitarie per farle crescere secondo prospettive di autentica umanità, impegnando nella propria azione di servizio esclusivamente se stessi, operando sempre e soltanto sotto la propria responsabilità personale e comunitaria.

FINALITÀ

Art. 2) L’Associazione AVULSS di PALERMO — attraverso un’attività di volontariato offerta, in forma continuativa, gratuita e organizzata, da persone adeguatamente qualificate e competenti — intende operare nel settore dei servizi socio-sanitari nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l’ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie. L'attività di volontariato è svolta dall'Avulss a livello di territorio e di quartiere, quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell’uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio-sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini.

Art. 3) I Volontari aderenti all’AVULSS assolvono compiti di animazione, di promozione, di prevenzione, di sensibilizzazione, di educazione sanitaria e di impegno socio-politico a livello di consultazione, di partecipazione e progettazione, oltre che di servizi assistenziali diretti, nell’intento:

Þ di incontrare e aiutare efficacemente l’uomo in situazione di difficoltà e di sofferenza,

Þ di essere lievito nella realtà pubblica.

Ogni Volontario aderente all’AVULSS, presta il proprio servizio libero, personale, spontaneo e gratuito teso ai seguenti obiettivi:


a) solidarizzare con tutti nel territorio per creare una nuova coscienza comunitaria fra uomini capaci di costruire una società sana e solidale, ispirata ai più alti valori umani in vista di uno sviluppo integrale e globale della persona;


b) stimolare e suscitare nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute e alla tutela della salute fisica e psichica di tutti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso una opera di sensibilizzazione e di educazione socio-sanitaria;


c) inserirsi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di sofferenza e al miglioramento delle condizioni di salute e di vita; cercando di assicurare con continuità una presenza amica e animatrice intesa anche come momento di autentico valore terapeutico; offrendo a chi si trova nel bisogno le attenzioni ed i servizi atti ad alleviarne la sofferenza ed aiutarlo a superarla o ad accoglierla, se insuperabile, con maturità umana e spirito cristiano;


d) farsi veramente “uno con chi soffre” e quindi partecipare responsabilmente e fraternamente ai suoi problemi, condividerli e viverli assieme, per scoprirne e rimuoverne le cause.


ATTIVITÀ

Art. 4) L’AVULSS si rende presente ai reali bisogni dei cittadini nel territorio e in particolar modo nei quartieri, nelle famiglie e nelle strutture pubbliche o private e religiose, socio-sanitarie e scolastiche di ogni ordine e grado con servizi diversi di volontariato continuativo, gratuito e organizzato.

Art. 5) L’attività dell’AVULSS che si avvale in modo determinante e prevalente dell’opera dei propri volontari che prestano il loro servizio nella totale gratuità, è aperta e orientata verso ogni uomo in stato di bisogno e di sofferenza.

L’AVULSS, in appoggio ed in integrazione alle strutture dei pubblici servizi, cura l’informazione e la formazione sociale e sanitaria dei cittadini anche nella sua dimensione psicologica, spirituale ed etica, si impegna nell’opera di prevenzione, cura e riabilitazione intesa dalla legislazione vigente; può inoltre promuovere ed organizzare tutte le attività e iniziative ritenute utili ed opportune nel territorio in ordine al raggiungimento degli scopi statutari.

SEDE - DURATA

Art. 6) L’Associazione ha sede legale in PALERMO – Via Matteo Bonello n. 2

L’Associazione avrà la durata fino al 31 dicembre 2054, potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

TITOLO II

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:


A) beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall’Associazione;


B) quote accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.


Le entrate dell’Associazione sono rappresentate:


a) da un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti i Soci operatori volontari. L’entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio;


b) da contributi di privati;


c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, locali, regionali, nazionali, europee, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali e di specifiche attività e progetti;


d) da contributi di organismi internazionali;


e) da donazioni e lasciti testamentari;


f) da rimborsi derivanti da convenzioni;


g) da ricavi derivanti da eventuali attività produttive marginali svolte per fini istituzionali;


L’Associazione promuove ed alimenta tra gli associati, oltre che la comunione dello spirito, anche la comunione dei beni, intesa come stimolo alla condivisione e partecipazione alla vita e alla storia degli altri.

Ogni attività dell'Associazione deve reggersi sulla cooperazione libera e gratuita dei Volontari o di altre persone simpatizzanti.

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell’Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione.

Art. 8) L'Associazione AVULSS aderisce alla Federazione AVULSS impegnandosi a rispettarne lo statuto e il regolamento. Con l’accettazione della Federazione l'Associazione ha il diritto di usare il nome AVULSS e il logo che la contraddistingue.

TITOLO III

SOCI

Art. 9) L’Associazione è costituita da Soci Operatori Volontari

Gli Operatori Volontari sono coloro che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e che, dopo aver partecipato ad un corso di formazione di base per il volontariato socio-sanitario, promosso su tutto il territorio nazionale dall’OARI e dalla Federazione AVULSS, dimostrano attitudini e capacità di servizio.

Per diventare Soci Operatori Volontari occorre fare domanda al Consiglio dell’Associazione con la quale si assume l’impegno di:

· destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo e gratuito secondo le finalità dell’Associazione;


· vivere l’esperienza di volontariato in forma organizzata e a partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione;


· versare annualmente un contributo associativo.


Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.


I Soci Operatori Volontari costituiscono l’Assemblea dell'Associazione con diritto di voto.


I Soci Operatori Volontari devono rinnovare annualmente, con apposita domanda al Consiglio, la loro adesione all’Associazione, riconfermando l’accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti e versando il contributo associativo richiesto.


La mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione comporta la perdita della qualifica di Socio Operatore Volontario.


Se per tre anni consecutivi non viene presentata la domanda di rinnovo di adesione e non viene versato il contributo associativo:


Þ l’Operatore Volontario potrà essere riammesso, a giudizio del Consiglio, con tale qualifica e riprendere l’esercizio di volontariato nell’Associazione, solo dopo un opportuno aggiornamento.


Le prestazioni e le attività dei Soci in ambito associativo sono svolte nella totale gratuità ed è quindi escluso per loro ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.


I Soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per l'Associazione purché siano regolarmente documentate e preventivamente stabilite, con modalità e limiti precisi, dal Consiglio.

Art. 10) Ad ogni Socio in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente statuto e da eventuali regolamenti, all’atto di ammissione, viene rilasciata dal Consiglio una “tessera” di appartenenza all’Associazione completa di fotografia e dati anagrafici.

La “tessera” è l’unico documento che certifica l’appartenenza all’AVULSS e l’idoneità ad esercitare il volontariato sotto la guida dei Responsabili.

Ogni Socio viene provvisto a cura della Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia, connesse con l’esercizio dell’attività di volontariato.

Art. 11) La qualifica di Socio si perde, oltre che per quanto previsto all’Art. 9) comma 5 del presente Statuto:

a) per dimissioni, da presentare al Consiglio;

b) per esclusione, pronunciata dal Consiglio, quando, pur avendo versato il contributo associativo, per tre anni consecutivi non si presta alcun servizio o non si partecipa agli incontri formativi. Il medesimo Consiglio ed il Collegio dei Probiviri possono escludere il Socio nel caso in cui, con comportamento non in sintonia con lo spirito dell’Associazione, causi alla stessa pregiudizio o danno, anche morale.

L’esclusione deve essere comunicata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: essa comporta il ritiro della tessera.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio non comporta la decadenza del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti.

Art. 12) Possono essere ammessi di anno in anno a far parte dell’Associazione con la qualifica di “Sostenitori” coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall’AVULSS nonché coloro che sostengono l’Associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali.

Il “Sostenitore” non è propriamente Socio e quindi non ha il diritto all’esercizio di volontariato nell’Associazione ed alla copertura assicurativa.

Il “Sostenitore” può partecipare alla Assemblea dell’Associazione senza diritto di voto.


PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Art. 13) Ad ogni Operatore Volontario è richiesta, quale presupposto essenziale, una adeguata preparazione che gli permetta di realizzare pienamente e nel modo migliore quanto proposto dallo statuto.


Ogni “aspirante volontario” deve partecipare ad un corso di formazione di base appositamente organizzato, al termine del quale, a chi avrà frequentato con profitto e continuità, dopo opportuno colloquio potrà essere conferito un “attestato di idoneità ad iniziare un servizio di volontariato organizzato in campo socio-sanitario”.


Ottenuto tale attestato e fatta richiesta di adesione all’Associazione, ogni Operatore Volontario dovrà continuare e completare la sua preparazione partecipando agli incontri periodici di aggiornamento e di formazione.


Il corso di formazione di base è promosso a livello locale dal Centro Operativo O.A.R.I. e dall'Associazione AVULSS nel rispetto delle linee dettate dall'O.A.R.I. e dalla Federazione AVULSS; la formazione permanente e settoriale è curata dall’Associazione AVULSS in collaborazione e con il supporto e l’aiuto qualificato della Federazione AVULSS e dell’O.A.R.I. L’Associazione può avvalersi della consulenza di Enti e di Istituti che condividono le finalità dell’AVULSS


TITOLO IV


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14) Gli organi dell’Associazione sono:


a) l’Assemblea;


b) il Consiglio;


c) il Presidente;


d) il Collegio dei Probiviri;

(Qui sono stati indicati solo alcuni organi: ogni Associazione, in base alla composizione e alle necessità, farà le proprie scelte. Può aggiungere anche il Responsabile Culturale, l’Amministratore, il Revisore dei conti, il Segretario, i Coordinatori, il Direttivo).


ASSEMBLEA

Art. 15) L’Assemblea è composta dai Soci Operatori Volontari in regola con gli obblighi statutari.


L’Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi.

In particolare:

à propone gli orientamenti e promuove le iniziative generali dell’Associazione sia in campo formativo che partecipativo ed operativo;


à elegge nel proprio seno i componenti il Consiglio e, se espressamente richiesto a maggioranza, fra questi nomina il Presidente e le altre cariche previste dallo statuto. Elegge, inoltre, tra non Soci, il Collegio dei Probiviri (e il Revisore dei Conti se previsto);


à approva il bilancio consuntivo e preventivo;


à delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio.


à L’Assemblea, convocata in forma straordinaria, delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.


Art. 16) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa (o dal Revisore dei Conti se previsto).

La convocazione dell’assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.

Ogni Socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare un Socio mediante delega scritta.

Art. 17) Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nell’ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio eletto dall’Assemblea.


L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.


L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente statuto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento dell’Associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione.

Le deliberazioni debbono constare da verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea eletto dalla medesima su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.

L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Soci.

Art. 18) Alle Assemblee elettive e alle Assemblee che prevedono modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione partecipa il Segretario Generale della Federazione o un suo delegato.

CONSIGLIO

Art. 19) Il Consiglio è composto da almeno 5 (cinque) Consiglieri eletti nel proprio seno dall’Assemblea previa determinazione del numero.


Il Consiglio, se non già nominati dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti indicando nel caso il vicario, il Segretario ed eventuali Vice Segretari, l’Amministratore, il Responsabile Culturale ed eventuali Vice Responsabili Culturali e i Coordinatori di gruppo.

Il Consiglio esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.

Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto; l’accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell’Associazione; l’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l’apertura di conti correnti, di crediti e l’accensione di mutui; la transazione; la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea unitamente alla relazione sull’attività svolta; l’approvazione di eventuali regolamenti interni e dei piani di lavoro dei gruppi territoriali e settoriali.

Esso delibera sull’ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione dei Soci, sull’entità del contributo associativo, nonché su ogni altra questione concernente l’attività dell’Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all’Amministratore.

Il Consiglio può inoltre nominare un “Direttivo” composto da un minimo di cinque membri cui delegare propri poteri determinando i limiti della delega stessa.

Non potrà essere delegata la redazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con il termine del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio, deve essere immediatamente convocata l’Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.

Art. 20) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio (e dal Revisore dei Conti, se prevista la figura).

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi possibilmente non meno di otto giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


IL PRESIDENTE

Art. 21) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio gli può attribuire.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nella Federazione AVULSS e, unitamente al Responsabile Culturale, nella Delegazione Zonale. Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell’Associazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.


IL SEGRETARIO

Art. 22) Il Segretario ha il compito di: provvedere all’esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell’Associazione; coordinare e sostenere le attività dell’Associazione ed in particolare dei Gruppi Settoriali e Territoriali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo.

Il Segretario può essere direttamente coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio; ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.


IL RESPONSABILE CULTURALE

Art. 23) Al Responsabile Culturale spetta il compito di curare la formazione dei Soci. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell’Assemblea e le proposte del Responsabile Culturale della Federazione, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio, vengono predisposti per gli Operatori Volontari.

Il Responsabile Culturale con il Presidente rappresenta l’Associazione nella Delegazione Zonale


L'AMMINISTRATORE

Art. 24) L'amministratore, eletto nel proprio ambito dal Consiglio, ha il compito della gestione economica dell'Associazione. In particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio, relaziona all'Assemblea sulla situazione economica dell'Associazione e, con delega del Consiglio, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. L'Amministratore rende conto del proprio operato al Consiglio.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall’ambito associativo, dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 26) Tutte le cariche sono della durata di tre esercizi; esse sono gratuite.

È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dallo statuto.

DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 27) In caso di scioglimento o comunque di cessazione, per qualsiasi causa, dell’Associazione , i beni di questa eventualmente residuati saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore conformemente all'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28) L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, tramite l’Amministratore, alla redazione del bilancio.

Il bilancio consuntivo e preventivo, con la relazione del Consiglio (e il rapporto del Revisore dei Conti, se previsto) dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 29) Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell’interesse dell’Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell’Associazione medesima.


LIBRI SOCIALI

Art. 30) I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:


Þ il libro delle riunioni degli organi dell’Associazione;


Þ il libro dei Soci.


TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 31) Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati da Assemblea Straordinaria appositamente convocata.


Essi devono essere proposti dal Consiglio o da un terzo dei componenti l’Assemblea, richiamato anche quanto contemplato dagli articoli 17 e 18 dello statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.


La delibera dell’assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.

TITOLO VII

NORME GENERALI

Art. 32) Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.






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